Ricerca Bandi Finanza agevolata


Abbiamo il piacere di presentarle il nuovo servizio



con il quale potrà ricevere gli “Alert” sui bandi in apertura, la descrizione dei medesimi e il link alla documentazione ufficiale. Disponibile inoltre una banca dati su tutti i Bandi chiusi – aperti – di prossima apertura, per area geografica, settore, tipologia di beneficiario.

 

 

TRANSIZIONE 5.0

Di seguito una breve sintesi del nuovo strumento agevolativo per gli investimenti “5.0” e in allegato una nota con ulteriori approfondimenti.

Art. 38 del decreto legge del 02 marzo 2024 n.19 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 52
        

  1. Periodo di vigenza: Dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2025.
  2. Beneficiari: imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che non siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
  3. Tipologia di beni “trainanti”: investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge di stabilità 2017[1] e funzionali al conseguimento di un risparmio energetico minimo (vedasi tabella). Sono altresì inclusi i software, i sistemi e le applicazioni per il monitoraggio dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata e i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software precedenti.
  4. Tipologia di beni “trainati”: nell’ambito dei progetti di innovazione di cui al punto precedente sono inoltre agevolabili:
    • Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta[2].
    • Spese di formazione del personale finalizzate all’acquisizione delle competenze in ambito nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% dei beni trainanti e dei beni strumentali di cui al punto precedente, per un massimo di 300.000 €. La formazione dovrà essere erogata da soggetti esterni individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) con apposito decreto.
  • Intensità agevolativa: in relazione all’importo e all’entità del risparmio energetico correlato all’investimento l’impresa beneficerà di un credito d’imposta come da tabella seguente:

  • Fruizione: il credito maturato dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Eventuali quote non fruite a tal data potranno essere compensate in 5 quote annuali di pari importo negli esercizi successivi.
  • Comunicazione al (GSE): per l’accesso al credito d’imposta le imprese dovranno presentare su di un modello standardizzato (sia ex ante il risparmio energetico conseguibile sia ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti) apposite certificazioni rilasciate da enti indipendenti (EGE certificati UNI CEI 11339, ESCO certificate UNI CEI 11352). Per le PMI il costo della certificazione sino a 10.000 € è riconosciuto in aggiunta al credito d’imposta maturato.
  • Cumulabilità: il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta nella ZES unica e con il credito d’imposta 4.0. Il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi a condizione che il cumulo non superi il costo complessivamente sostenuto, tenuto conto della non concorrenza del credito alla formazione della base imponibile ai fini IRAP ed ai fini delle imposte sui redditi.
  • Normative: la fruizione del beneficio sarà comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Vincoli: Le fatture e altresì gli altri documenti riferiti ai beni agevolati (es. bolla di trasporto) dovranno contenere specifica indicazione del riferimento normativo (spese di cui all’art. 38 del decreto legge del 02 marzo 2024 n. 19). L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà essere documentato tramite apposita certificazione rilasciata da soggetto incarico della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggetto ad obbligo di revisione il costo della revisione, nel limite massimo di 5.000 €, è riconosciuto in aumento del credito d’imposta complessivo. In caso di cessione dei beni agevolati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Entro il 01 aprile 2024 il MIMIT provvederà a pubblicare un decreto attuativo in merito a quanto non immediatamente previsto dal relativo decreto legge (es. termini per trasmettere le comunicazioni, modalità di calcolo del risparmio energetico, modalità di calcolo del risparmio energetico per le imprese di nuova costituzione…)                       

[1] Legge 11 dicembre 2016 n. 232

[2] Per i moduli fotovoltaici sono ammissibili gli impianti con moduli riconducibili alle caratteristiche di cui all’art. 12, comma 1 lettere a), b), c) del D.L. 09/12/2023, n.181