Iperammortamento 2026 – Novità e supporto di Aritma.

Abbiamo il piacere di trasmettere una nota di sintesi su quanto previsto da Ddl di bilancio 2026 art. 94 in materia di maggiorazione degli ammortamenti su investimenti con le caratteristiche “4.0” e ex “5.0”.

Aritma integra la tipica attività di consulenza finalizzata alla fruizione del beneficio fiscale (analisi di fattibilità – comunicazioni al GSE – compliance documentale – perizie), con la consulenza finanziaria collegata al reperimento delle risorse per sostenere l’investimento: calcoli di convenienza leasing/finanziamento (anche in funzione del periodo di recupero del beneficio fiscale), intermediazione della relativa operazione in qualità di mediatori creditizi, abbinamento Sabatini, alternativa finanziamento Simest.


Iperammortamento – Art. 1 commi 427-436 della
Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Stabilità 2026)


gennaio 2026

  • Periodo di vigenza: per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 sino al 30 settembre 2028.

  • Tipologia di beni ammissibili:
    • beni materiali ed immateriali nuovi, compresi nei nuovi allegati IV e V della legge di stabilità 2026, interconnessi al sistema aziendale e di gestione della produzione o alla rete di fornitura e prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
    • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa e funzionali alla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio.1

  • Intensità agevolativa:Intensità agevolativa: l’impresa beneficia di una riduzione della base imponibile sulle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) in base alle seguenti maggiorazioni calcolate sul costo del bene.

       

  • Cessione e sostituzione del bene: se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
  • Comunicazione al GSE: l’utilizzo dell’iperammortamento è subordinato a comunicazioni e certificazioni che saranno previste da apposito decreto ministeriale.
  • Cumulabilità: con esclusione del Credito d’imposta 4.0, è ammessa sulla quota di investimento non già coperta da altre eventuali agevolazioni e comunque nel limite del costo sostenuto.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2026 verrà adottato un decreto interministeriale che tra gli altri aspetti dovrà definire le modalità di determinazione del vincolo di produzione UE.

1sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11


Esempio: caso leasing (*)

(*) l’articolo 102, comma 7, del TUIR prevede per i beni mobili una deduzione dei canoni di locazione finanziaria “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”